CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA
I. CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Le presenti condizioni generali disciplinano i contratti aventi come oggetto tutto quanto fornito da Tecnopaper srl in qualità di prodotto o servizio.
2. Eventuali condizioni diverse da quelle indicate nelle presenti Condizioni Generali di Contratto devono essere espressamente approvate per iscritto da Tecnopaper srl.
3. La sottoscrizione espressa nelle seguenti Condizioni Generali di Contratto vale anche per le forniture successive, ogni qualvolta nell’ordine sia fatto riferimento a tali condizioni.
II. OFFERTE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
1. L’offerta del fornitore, salvo che non sia previsto un termine prestabilito della durata della stessa, è revocabile in qualsiasi momento prima dell’accettazione del cliente.
2. Il preventivo, non costituisce proposta contrattuale.
3. L’ordine del cliente deve essere normalmente approvato per iscritto con mezzo idoneo (e-mail o fax) dal fornitore. In mancanza di approvazione per iscritto il contratto s’intende comunque accettato con la consegna del prodotto. Qualora non sia pervenuta la conferma d’ordine del fornitore o quest’ultimo non abbia già dato esecuzione all’ordine stesso, il cliente ha facoltà di revocare l’ordine nei tre giorni lavorativi successivi dall’invio dell’ordine o dal ricevimento della conferma d’ordine.
4. I requisiti tecnici del prodotto relativi alle dimensioni e all’unità di misura, se non preventivamente concordati tra le parti, devono essere indicati espressamente dal cliente nell’ordine. In mancanza d’indicazione dei requisiti tecnici da parte del cliente, il fornitore nella conferma d’ordine indicherà le caratteristiche del prodotto che, se non espressamente contestate dal cliente entro due giorni lavorativi, stabiliranno il contenuto della fornitura.
5. A ogni fornitura si applicano, se non espressamente e diversamente previsto nell’ordine, gli standard di qualità previsti dalle norme Uni. Le informazioni contenute in cataloghi, brochure, circolari, annunci pubblicitari, illustrazioni, siti web o listini di prezzi non determinano la natura dell’oggetto della fornitura, fatto salvo che siano specificatamente inserite nell’offerta del fornitore o nella conferma d’ordine con un riferimento diretto a tali informazioni.
6. I termini di consegna e la disponibilità di eventuali scorte di prodotto finito da mantenere presso il magazzino del fornitore devono essere esplicitamente previsti per accordo scritto e non possono essere desunti implicitamente dalle informazioni contenute in cataloghi, brochure, circolari, annunci pubblicitari, illustrazioni, siti web e dalle specifiche tecniche del prodotto.
7. Eventuali prestazioni diverse e servizi aggiuntivi che comprendano prove tecniche, consulenza, sviluppo e implementazione di prodotto conseguente a esigenze o richieste specifiche del cliente, installazioni e avviamenti devono essere specificatamente pattuiti per iscritto tra le parti.
III. PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
1. Qualora non diversamente concordato, i prezzi s’intendono franco stabilimento del fornitore, al netto di IVA e di eventuali ulteriori oneri previsti ai sensi di legge, non comprendono i costi di spedizione/trasporto.
2. Dazi doganali, oneri di consolato e altre tasse, spese e commissioni sono a carico del cliente, se non diversamente pattuito.
3. Il costo per ogni campione, bozza, disegno, strumento, campionatura richiesta dal cliente, che non siano stati inclusi nel contratto, sarà compensato separatamene e il relativo importo sarà concordato tra le parti. Ciò vale anche per le verifiche, i controlli di qualità e le perizie richieste dal cliente, quando queste attività non siano riconducibili o associabili a una non conformità della fornitura.
4. Se non diversamente e specificatamente previsto dal contratto, la valuta di riferimento è l’Euro. Nel caso in cui nel contratto venga stabilita una valuta differente, sarà utilizzato il cambio con l’Euro di tale valuta vigente il giorno della consegna.
5. I pagamenti saranno effettuati nella data concordata nell’ordine. In ogni caso o qualora non fosse stata fissata una data specifica per l’effettuazione del pagamento, quest’ultimo dovrà essere eseguito entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento delle merci. Non si applicano sconti per i pagamenti anticipati, a meno che non sia espressamente concordato nell’ordine.
6. Il cliente non può unilateralmente sospendere totalmente o parzialmente il pagamento di una fornitura precedente adducendo come causa un ’eventuale contestazione per qualsiasi motivo su una successiva fornitura.
7. In caso di ritardo nel pagamento rispetto ai termini, il fornitore avrà diritto al pagamento degli interessi di mora determinati secondo quanto prescritto dal Decreto Legislativo 231/2002.
IV. TOLLERANZE
1. I campioni iniziali, le prove a macchina, i disegni, le campionature devono essere valutati e approvati dal cliente a proprie spese. Il cliente è tenuto a segnalare tempestivamente al fornitore ogni eventuale difetto al riguardo. Se la fornitura corrisponde ai campioni iniziali, prove a macchina, disegni, schede tecniche campionature approvati dal cliente, o non contestati dallo stesso, si riterrà corrispondente ai requisiti contrattuali.
2. Se non diversamente stabilito tra le parti, il fornitore potrà consegnare fino al 10% in più o in meno di quanto definito dall’ordine sia per quantità espresse in numero di pezzi sia per quantità espresse in peso. La fattura riporterà la quantità effettivamente consegnata. Indipendentemente da ciò, in caso di forniture effettuate con unità di misure e peso , qualora risulti una differenza tra i valori di peso dichiarati dal fornitore e quelli rilevati dal cliente, riconducibile ai diversi strumenti di pesatura utilizzati, prevarrà ai fini della relativa fatturazione il valore fornito dalla pesa la cui taratura risulti certificata ai sensi di legge. Nel caso in cui entrambe le pese siano provviste di tale certificazione ai sensi di legge, sarà considerato il peso dichiarato dal fornitore nell’ambito di una tolleranza pari più o meno all’1% del peso rilevato.
3. Le tolleranze dimensionali generalmente costituiscono oggetto di accordo tra le parti. In mancanza di tale accordo verranno considerate le seguenti tolleranze standard:
· Diametro interno: da 25 a 71 mm escluso +/- 0,4 mm/ da 71 a 150 mm escluso +/- 0,6 mm/da 150 e oltre +/- 1 mm
· Diametro esterno: +/- 0,6 mm
· Lunghezza: +/- 1% al metro lineare
Ai fini dell’accertamento delle tolleranze la misurazione sarà fatta applicando criteri e metodologie previsti dalle norme UNI. Per quanto non specificato, solo quando non sia stata espressamente concordata alcuna specifica tecnica, l’esecuzione della fornitura verrà eseguita, entro i limiti delle tolleranze standard sopra indicate, sulla base dell’esperienza e delle capacità tecniche del fornitore, con riferimento allo specifico settore di utilizzo cui il prodotto è destinato.
V. TERMINE DI CONSEGNA
1. Il termine di consegna è indicato per iscritto nell’ordine o nella conferma. Ogni eventuale modifica deve essere concordata tra le parti per iscritto. In caso di ritardo da parte del cliente nel fornire i documenti necessari, le autorizzazioni, le approvazioni e le eventuali garanzie per le linee di credito, il termine di consegna sarà posticipato di un periodo pari a quello intercorso dalla data dell’ordine fino al ricevimento dei suddetti documenti, autorizzazioni, approvazioni, garanzie, in forma completa.
2. In caso di resa franco stabilimento del fornitore, il termine di consegna si considera rispettato se il prodotto oggetto di consegna è pronto presso lo stabilimento del fornitore entro tale termine e il cliente è stato informato della disponibilità del prodotto per la spedizione.
3. Qualora il fornitore non dovesse rispettare il termine di consegna per cause a lui esclusivamente imputabili e il ritardo superasse i 7 giorni, il cliente avrà la facoltà di chiedere a titolo di penale per ogni settimana completa di ritardo una somma pari al 3% del valore del prodotto da consegnare, fino ad un massimo del 10% del valore dell’intera fornitura.
4. Qualora, in caso di mancato rispetto del termine di consegna inizialmente pattuito, le parti concordino una proroga della consegna, il cliente avrà la facoltà di risolvere il contratto solo se alla scadenza di tale periodo di proroga il fornitore non esegua la consegna. In tale caso, il cliente potrà chiedere il risarcimento dei danni, limitatamente a quelli diretti e prevedibili, solo se la mancata consegna è attribuibile a dolo o a colpa grave del fornitore. Nessuna responsabilità per forza maggiore o quanto non prevedibile dal fornitore.
5. Qualora il fornitore, nonostante l’accurata selezione dei propri subfornitori e la pianificazione con gli stessi dell’approvvigionamento delle materie prime, non sia in grado di rispettare il termine di consegna per un ritardo nell’approvvigionamento da parte dei subfornitori, dovrà informare il cliente entro tre giorni lavorativi da quando è venuto a conoscenza del ritardo. Il termine di consegna sarà quindi prorogato di un periodo di tempo pari al ritardo. Nel caso in cui il ritardo superi i 30 giorni, il cliente avrà facoltà di risolvere il contratto con esclusione della richiesta di risarcimento dei danni.
6. Dal computo del termine di consegna sono esclusi i giorni non lavorativi, sabato compreso, e ritardi causati o imputabili al cliente, i ritardi dovuti a cause di forza maggiore imprevedibili e non evitabili quali a titolo esemplificativo e non esaustivo incidenti alle macchine del fornitore che comportino l ’interruzione della produzione, provvedimenti dell’autorità pubblica che comportino una sospensione o interruzione dell’attività produttiva, problemi nella fornitura di corrente elettrica, incendi, calamità atmosferiche e naturali, pandemie, interruzioni dei trasporti, scioperi nazionali, locali o aziendali sia presso l’azienda del fornitore sia presso i suoi subfornitori. In tali casi di ritardo, i termini di consegna si devono intendere prorogati per un periodo pari almeno a quello di durata della causa del ritardo.
Se il ritardo supera i 2 mesi, entrambe le parti hanno facoltà di recedere del contratto. In tal caso il cliente non potrà chiedere il risarcimento dei danni al fornitore. Il fornitore ha l’onere di indicare al cliente entro 3 giorni l’esistenza di una causa di forza maggiore del ritardo.
7. Qualora la consegna fosse posticipata per ragioni non imputabili al fornitore, il rischio di perdita o avaria della merce, s’intende trasferito al cliente a decorrere dalla comunicazione che la merce è pronta per la consegna.
Qualora il cliente non provveda al ritiro della merce indicato, il rischio di perdita o avaria della merce, l’eventuale assicurazione e il relativo costo saranno a carico del cliente. Il fornitore, emesso il documento di trasporto ad attestazione dell’avvenuta messa a disposizione della stessa presso il proprio magazzino, avrà diritto a emettere la relativa fattura dal ricevimento della quale decorrerà il termine di pagamento di 30 giorni. Il fornitore avrà diritto anche al compenso del deposito e dei costi di magazzino relativi alla merce presso il proprio stabilimento. Fermo restando quanto sopra, trascorsi 90 giorni dalla data di emissione della fattura, anche se la stessa è stata pagata dal cliente nei termini convenuti, il fornitore avrà diritto a sollecitare il cliente al ritiro della merce entro un ulteriore termine che non potrà essere inferiore a 30 giorni mediante costituzione in mora da inviarsi con lettera R.R. Decorso infruttuosamente il termine indicato nella costituzione in mora, il fornitore avrà facoltà di liberarsi della merce o provvedendo a un suo riutilizzo o avviandola a riciclo o recupero.
VI. IMBALLAGGIO, SPEDIZIONE E TRASPORTO
1. L’imballaggio è normalmente a cura del fornitore e, salvo che non sia diversamente previsto nell’ordine o nella conferma d’ordine, il costo è compreso nel prezzo della fornitura. L’imballaggio ha la stampa logo del fornitore con etichetta standard. Imballaggi specifici richiesti dal cliente o dalla particolare tipologia della fornitura devono essere preventivamente concordati dalle parti e saranno oggetto di una pattuizione separata per quanto riguarda il corrispettivo. Salvo diversi accordi tra le parti, l’imballaggio è fatturato al casto o tara della merce. Qualora la spedizione e il trasporto, su espressa richiesta del committente, siano effettuati a iniziativa del fornitore, quest’ultimo avrà diritto a un ulteriore compenso aggiuntivo rispetto al prezzo del contratto.
2. Gli imballaggi di cui sia stata preventivamente concordata la restituzione si intendono conferiti al cliente con l’esclusiva finalità di imballaggio della merce del fornitore e non possono essere pertanto utilizzati per usi diversi da quelli espressivamente previsti, con l’obbligo di restituzione al termine dell’utilizzo in buono stato d’uso. In caso di mancata restituzione o danneggiamento sarà addebitata al cliente la spesa per la relativa sostituzione o riparazione.
3. Qualora sia stata concordata una modalità di spedizione e trasporto della merce disciplinata dagli Incorterms 2020 troverà applicazione, per quanto riguarda costi, rischi e assicurazioni, la relativa disciplina prevista da Incorterms.
4. Salvo accordi contrattuali diversi, il cliente deve fornire una copertura assicurativa sufficiente a garantire la merce e il suo trasporto.
5. Il fornitore deve conservare in modo appropriato tutte le materie prime, i materiali di consumo, i modelli operativi, gli originali e tutti gli altri eventuali strumenti che gli sono stati consegnati dal cliente. L’assicurazione contro il furto, l’incendio, l’acqua e altri tipi di danni sono a carico del cliente a meno che quest’ultimo non chieda al fornitore di stipulare una specifica polizza assicurativa per la quale il cliente è tenuto a sostenere i costi. Questo vale anche quando il fornitore tiene in giacenza, per conto del cliente, il prodotto finito.
Iscr.Reg.Ditte 219440 - Iscr.Reg.Impr.VI012-7502 Bassano del Grappa Cap.Soc. € 41.600 i.v.
VII. RECLAMI
1. Il cliente deve verificare la rispondenza della merce ai requisiti tecnici previsti nell’ordine o nella conferma d’ordine. Il prodotto deve essere verificato subito dopo la ricezione da parte del cliente. Entro 8 giorni lavorativi dal ricevimento del prodotto, il cliente deve comunicare per iscritto ogni eventuale difetto riscontrato. In mancanza di comunicazione, il prodotto fornito si considererà approvato a tutti gli effetti. In caso di campionatura, il prodotto consegnato dal fornitore è considerato conforme ai requisiti tecnici quando corrisponde alla campionatura approvata dal cliente o ai prodotti preliminari o intermedi che il cliente non ha contestato. Ciò vale anche per ogni ulteriore dichiarazione di approvazione rilasciata dal cliente durante le lavorazioni successive. In caso di vizi occulti del prodotto il termine di 8 giorni decorre dal momento della scoperta delle anomalie.
2. Ai fini del riconoscimento del difetto di fabbricazione del prodotto saranno prese in considerazione le specifiche tecniche emesse e inviate dal fornitore, le eventuali successive modifiche concordate dalle parti, i livelli di tolleranza qualitativi e quantitativi previsti dalla clausola IV delle presenti Condizioni Generali e tutti i campioni e le campionature approvate dal cliente.
3. Nel caso di consegne per carico completo dello stesso tipo di prodotto, ai fini della restituzione al fornitore dell ’intero lotto di consegna in quanto difettoso, si procederà, salvo diverso accordo tra le parti, con un piano di campionamento e accettazione come stabilito nei prospetti I e II della norma Uni 10328 Parte 2°.
4. Solo se il numero dei tubi difettosi della campionatura supera i limiti di accettazione, l’intero lotto di consegna potrà essere ritenuto difettoso e restituito al fornitore.
VIII. GARANZIA PER I DIFETTI
1. Non costituisce difetto del prodotto l’eventuale variazione della materia prima o dei materiali ausiliari, quando tale variazione non sia imputabile all’attività di trasformazione del fornitore e rientri negli standard qualitativi normalmente accettati dall’industria che produce carta e cartone.
2. In caso di difetto del prodotto che ne comprometta la destinazione d ’uso del fornitore, quest’ultimo è tenuto a sua scelta o a correggere il difetto, qualora tecnicamente possibile, o a fornire una quantità pari di prodotto esente da difetti. Qualora il difetto del prodotto non ne comprometta la destinazione d ’uso, il fornitore potrà proporre, in alternativa alla correzione o al rifacimento, una riduzione del prezzo sul prodotto difettoso fornito.
3. Qualora dopo la correzione del prodotto difettoso o la sua sostituzione non si ottenga la rimozione integrale del difetto, il cliente potrà scegliere tra la risoluzione del contratto o una riduzione del prezzo.
4. Qualora il fornitore decidesse di correggere i difetti, sosterrà i costi di tali interventi correttivi ivi compresi i costi di trasporto.
5. Non costituiscono difetto del prodotto e non comportano quindi l’applicazione della garanzia da parte del fornitore le seguenti ipotesi:
· difetti derivanti da una manipolazione/movimentazione inadeguata o un uso improprio da parte del cliente o di un qualsivoglia soggetto terzo che abbia ricevuto l’incarico dal cliente di ricevere e/o movimentare il prodotto;
· la non idoneità del prodotto per un utilizzo particolare qualora tale utilizzo non sia stato indicato nell ’ordine o nella conferma d’ordine, o qualora l’idoneità a un particolare utilizzo o di un utilizzo diverso e successivo non sia stata preventivamente comunicata e specificatamente confermata dal fornitore;
· l’utilizzo del prodotto dopo i tre mesi dalla consegna o dal diverso termine previsto nell’ordine o nella conferma d’ordine;
· mancata resistenza dal colore alla luce, variabilità e differenza di colore, insufficiente tenuta all’adesivo, gommatura, verniciatura, impregnazione;
· difetti derivanti da alterazione/manipolazione dell’imballo originario messo a disposizione dal fornitore a protezione del prodotto;
· difetti derivanti da più riutilizzi dello stesso prodotto in quanto anima/tubo in cartone è un prodotto monouso;
· difetti derivanti da stoccaggio e da lavorazione da parte del cliente in contrasto con quanto comunicatogli al riguardo dal fornitore o in contrasto con la diligenza o perizia richiesta per lo stoccaggio e movimentazione i prodotti realizzati in carta e cartone, che comporti una naturale alterazione del prodotto consegnato, ivi compresa l’alterazione riconducibile alle caratteristiche di igroscopicità della materia prima con cui è fabbricato, le variazioni dimensionali, restringimenti o allungamenti derivanti da assorbimento o cessione di umidità;
· in caso di mancata rilevazione da parte del committente, nel corso della lavorazione da parte sua del prodotto e antecedente alla spedizione del prodotto da lui lavorato al cliente finale, di un difetto che il committente avrebbe potuto rilevare durante la lavorazione del prodotto usando l’ordinaria diligenza.
6. Nel caso in cui il difetto lamentato dal cliente sia riconducibile ai casi espressi nel precedente punto, per le quali il fornitore non è tenuto alla garanzia, quest’ultimo avrà la facoltà di chiedere il rimborso di tutti i costi derivati dal reclamo.
IX. VIOLAZIONI DI DIRITTI SU MARCHI REGISTRATI E COPYRIGHT
1. Il cliente nel formulare un ordine di produzione di tubi per la cui realizzazione trasmette al fornitore documenti, disegni, campioni, anche su supporto informatico, sui quali sono riportati marchi segni e ogni altro elemento suscettibile di diritti di proprietà industriale, assicura che tali marchi, segni ed elementi sono nella sua legittima disponibilità, in quanto titolare e/o licenzatario degli stessi e autorizza il fornitore a impiegarli per la realizzazione dei tubi in cartone richiesti per l’ordine; il cliente esonera il fornitore da ogni responsabilità di qualsiasi genere verso terzi derivante dall’impiego dei marchi, segni ed elementi da parte del fornitore nella realizzazione dei tubi. Il cliente s’impegna a garantire e rimborsare il fornitore da qualsiasi danno, spese, comprese quelle legali, oneri e ogni conseguenza pregiudizievole, possano derivare da contestazioni e/o pretese di terzi aventi come oggetto l’impiego da parte del fornitore, nella realizzazione dei tubi, di marchi, segni ed elementi di proprietà industriale trasmessegli dal cliente.
X. LIMITI DELLA RESPONSABILITÀ
1. In caso di errori o difetti del prodotto fornito, non accettati dal cliente, il fornitore è tenuto o alla correzione del prodotto o alla sostituzione a proprie spese del prodotto . Adempiuto tale obbligo, il fornitore è esonerato da qualsiasi responsabilità di natura risarcitoria nei confronti del cliente compresi i danni diretti e indiretti subiti dal cliente fatto salvo che il fornitore abbia agito con dolo o colpa grave.
2. In caso di ritardo nella consegna esclusivamente imputabile al fornitore, in qualsiasi altro caso d’inadempimento di quest’ultimo agli obblighi assunti nel contratto e in caso di risoluzione del contratto e iniziativa del cliente, la responsabilità del fornitore è limitata come massimo al corrispettivo della fornitura pattuita con il cliente, con esclusione di tutti gli eventuali danni diretti e indiretti di quest’ultimo, fatto salvo il caso in cui il fornitore abbia agito con dolo o colpa grave.
XI. RISERVA DI PROPRIETÀ
1. È facoltà del fornitore prevedere la clausola di riserva sulla merce consegnata fino al completo pagamento del complessivo corrispettivo pattuito. In tal caso, qualora il cliente non provveda al pagamento nei termini previsti, il fornitore avrà diritto a pretendere dal cliente, a spese dello stesso, la restituzione della merce. La clausola di riserva di proprietà dovrà essere indicata espressamente per iscritto nell’ordine e/o nella conferma d’ordine e dovrà essere inoltre riportata sul DDT e sulla fattura.
2. In caso di vendita con riserva di proprietà, il cliente è tenuto a conservare con cura e diligenza la merce consegnatagli e sarà tenuto a risarcire integralmente il fornitore in caso di perdita, avaria, furto, danneggiamento che renda completamente o parzialmente inutilizzabile la merce.
3. Il cliente ha l’obbligo d’informare i propri creditori e gli eventuali soggetti terzi dell’esistenza della clausola di riserva di proprietà riguardo sia la merce rimasta in suo possesso sia quella utilizzata in attività relative al suo processo produttivo o impiegata per la preparazione e/o commercializzazione dei prodotti da lui venduti.
4. Il cliente è tenuto a informare immediatamente per iscritto il fornitore in caso di azioni e/o pretese di terzi relative alla merce consegnatagli con patto di riserva di proprietà.
XII. PROPRIETÀ DI MATERIALI
1. Le opere, i documenti stampati, bozze, disegni, lastre di stampa, file per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, rimangono di proprietà del fornitore e sono custoditi dallo stesso per il tempo necessario al completamento delle prestazioni contrattuali, salvo diverso accordo tra le parti. Costi ed oneri del loro trasferimento dal cliente al fornitore sono a carico del cliente.
2. Il fornitore è esonerato da ogni responsabilità per l’eventuale mancanza o danneggiamento dei beni del cliente a lui affidati, salvo il caso di dolo e colpa grave. I documenti e/o gli strumenti di lavoro, qualora non fossero addebitati a parte, sono di proprietà del fornitore. I documenti e /o gli strumenti di lavoro e tutto il materiale relativo alla preparazione e all’esecuzione del tubo, che originano un addebito di concorso spese per il cliente, sono di proprietà del fornitore, salvo diversi accordi tra le parti. Tali materiali sono conservati per non più di 4 settimane dalla data della richiesta scritta. Trascorso tale termine, il fornitore è autorizzato a distruggerli.
XIII. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Per la risoluzione di qualsiasi controversia, di valore pari o inferiore a € 100.000,00 che dovesse insorgere riguardo l’applicazione, l’interpretazione e l’esecuzione del contratto, le parti si impegnano, prima di eventuali azioni in sede giudiziale e fatto salvo il ricorso a procedure monitorie e /o cautelari, a esperire il tentativo di conciliazione della controversia attraverso il Servizio di Conciliazione istituito presso la Camera Arbitrale della CCIAA del luogo dove ha la propria sede legale il fornitore oppure, in mancanza, attraverso il Servizio di Conciliazione istituito presso la Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano della CCIAA di Milano.
XIV. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
1. Le presenti condizioni generali regolano in maniera compiuta ed esaustiva, unitamente al preventivo e/o all’ordine accettato, i rapporti tra le parti. Le clausole in esse contenute devono essere considerate unitariamente ed inscindibilmente tra loro e possono essere modificate solo ed esclusivamente, previo espresso consenso scritto di entrambe le parti . La legge applicabile alle presenti condizioni generali ed al contratto tra le parti è la legge italiana. Indipendentemente dal tentativo di conciliazione, per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti riguardo l’applicazione, l’interpretazione e l’esecuzione del contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro del Comune dove il fornitore ha la propria sede.
2. L’eventuale inefficacia o invalidità di una clausola non comprometterà la validità della restante parte del documento. Qualora un altro accordo nell ’ambito della collaborazione tra il fornitore e il cliente dovesse essere inefficace o diventare inefficace, questo non comprometterà la validità dei restanti accordi. In questo caso la parte inefficace sarà interpretata o integrata in modo tale che la destinazione economica della disposizione inefficace sia realizzata in modo giuridicamente valido. Ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano espressamente, dopo loro attenta rilettura, le seguenti clausole: 2. Offerte e conclusione di contratto, 3. Prezzi e condizioni di pagamento, 4. Tolleranze, 5. Termini di consegna, 6. Imballaggio, spedizione e trasporto, 7. Reclami, 8. Garanzia per difetti, 9. Violazione di diritti su marchi registrati e copyright, 10. Limiti della Responsabilità, 11. Riserva di proprietà, 12. Proprietà dei materiali, 13. Risoluzione delle controversie, 14. Legge applicabile e Foro competente.